Gli azionisti e il direttore rispondono dei debiti dopo la cancellazione della società dal registro?

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La persona giuridica si estingue dalla sua cancellazione dal registro delle persone giuridiche (Civilinio kodekso 2.95 straipsnio 3 dalis, cioè il Civilinis kodeksas, Codice civile, CK; CK 2.95 str. 3 d.). Con la liquidazione della persona giuridica la sua obbligazione si estingue, salvi i casi stabiliti dalla legge in cui l’obbligazione deve essere adempiuta da altre persone (CK 6.128 str. 3 d.). L’azionista di una uždaroji akcinė bendrovė (UAB, società per azioni di tipo chiuso di diritto lituano) o il socio di una mažoji bendrija (MB, piccola società di diritto lituano), come regola generale, non risponde delle obbligazioni della società (CK 2.50 str. 2 d.). La responsabilità può tuttavia sorgere per alcuni motivi previsti dalla legge: per atti in mala fede del partecipante, per la liquidazione su iniziativa del Registrų centras (Centro dei registri statale) quando essa è stata causata da atti in mala fede dei partecipanti, e per l’obbligo del direttore e del liquidatore di risarcire il danno. La dichiarazione del fallimento come doloso non trasferisce di per sé i debiti, ma individua le persone che ne sono responsabili. Ciascun motivo ha le proprie condizioni, perciò vanno valutati separatamente.

Che cosa accade al credito del creditore

La società cancellata dal registro non esiste più (CK 2.95 str. 3 d.). Le sue obbligazioni si estinguono, a meno che la legge indichi un’altra persona che deve adempierle (CK 6.128 str. 3 d.). La stessa regola per le imposte è stabilita dal Mokesčių administravimo įstatymas (Legge sull’amministrazione delle imposte, MAĮ): l’obbligazione tributaria si estingue quando la persona giuridica è liquidata, salvi i casi stabiliti dalla legge in cui l’obbligazione deve essere adempiuta da altre persone (MAĮ 93 str. 1 d. 6 p.).

Per questo il creditore deve agire durante la liquidazione, finché la società è ancora iscritta nel registro:

  • la liquidazione è resa pubblica tre volte a intervalli non inferiori a trenta giorni oppure una volta, comunicandola contemporaneamente per iscritto a tutti i creditori (CK 2.112 str. 1 d.). Ricevuto l’avviso, presenti il Suo credito al liquidatore;
  • la società in liquidazione deve anzitutto pagare i creditori (Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 13 dalis, cioè l’Akcinių bendrovių įstatymas, Legge sulle società per azioni, ABĮ; ABĮ 73 str. 13 d.);
  • se sorgono controversie giudiziarie sui debiti, il patrimonio non può essere ripartito tra gli azionisti finché il tribunale non risolve le controversie e i creditori non sono pagati (ABĮ 73 str. 15 d.);
  • il patrimonio può essere ripartito tra gli azionisti non prima che siano trascorsi 2 mesi dagli avvisi pubblici e dalle comunicazioni ai creditori (ABĮ 73 str. 14 d.).

Se il patrimonio emerge dopo la cancellazione, l’ABĮ 73 str. 13 d. stabilisce che „analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas“ [„in modo analogo si ripartisce anche il patrimonio della società emerso successivamente“]. Questa situazione è descritta nell’articolo La società è già stata cancellata dal registro, ma sul conto sono rimasti fondi: che cosa si può fare.

Perché come regola generale gli azionisti non rispondono

La persona giuridica risponde delle proprie obbligazioni con il patrimonio che le appartiene (CK 2.50 str. 1 d.). Il partecipante non risponde delle obbligazioni della persona giuridica, salvi i casi previsti dalla legge o dai documenti costitutivi (CK 2.50 str. 2 d.). La società è una persona giuridica privata a responsabilità civile limitata (ABĮ 2 str. 2 d.). Anche la mažoji bendrija è una persona giuridica a responsabilità civile limitata (Mažųjų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, cioè il Mažųjų bendrijų įstatymas, Legge sulle piccole società, MBĮ; MBĮ 2 str. 1 d.).

L’azionista non ha altri impegni patrimoniali verso la società oltre all’obbligo di pagare, secondo la procedura stabilita, tutte le azioni sottoscritte (ABĮ 14 str. 2 d.). Tale obbligo non viene meno durante la liquidazione: le persone che hanno sottoscritto azioni senza pagarle devono pagarle (ABĮ 73 str. 12 d.).

Diverso è il caso delle persone giuridiche a responsabilità civile illimitata. Se il loro patrimonio non basta ad adempiere le obbligazioni, delle obbligazioni risponde il partecipante, salvo che la legge disponga diversamente (CK 2.50 str. 4 d.). Ad esempio, la individuali įmonė (IĮ, impresa individuale di diritto lituano) è una persona giuridica a responsabilità civile illimitata (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, cioè l’Individualių įmonių įstatymas, Legge sulle imprese individuali, IĮĮ; IĮĮ 2 str. 1 d.). Per le imposte, il MAĮ 90 str. 2 d. stabilisce che, quando il patrimonio della persona giuridica a responsabilità patrimoniale illimitata in liquidazione non basta a coprire l’arretrato d’imposta, la parte restante può essere riscossa sul patrimonio dei partecipanti che rispondono delle obbligazioni della persona giuridica, nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge.

Quando l’azionista o il socio risponde con il proprio patrimonio

L’eccezione principale è il CK 2.50 str. 3 d.: quando la persona giuridica non può adempiere l’obbligazione a causa di atti in mala fede del partecipante, il partecipante risponde dell’obbligazione della persona giuridica con il proprio patrimonio in via sussidiaria.

Dal testo di questo comma risultano due condizioni e una conseguenza:

  • la persona giuridica non può adempiere l’obbligazione;
  • ciò è stato causato da atti in mala fede del partecipante;
  • il partecipante risponde in via sussidiaria, cioè in aggiunta.

Il CK 2.50 str. 3 d. non elenca quali atti siano considerati in mala fede. Del periodo successivo alla cancellazione questo comma non parla espressamente. Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha chiarito che, dopo la liquidazione di una UAB, i suoi azionisti non rispondono delle obbligazioni residue della società, a meno che, in casi eccezionali, con una distinta domanda di risarcimento del danno, siano provati loro atti in mala fede a causa dei quali la società non ha potuto adempiere le obbligazioni (ordinanza del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas del 24 novembre 2021 nella causa civile n. e3K-3-293-313/2021, punto 28).

Un’altra regola riguarda i pagamenti agli azionisti. L’azionista deve restituire alla società il dividendo o un altro pagamento connesso ai diritti patrimoniali se esso è stato pagato in violazione di norme imperative dell’ABĮ e la società prova che l’azionista lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo (ABĮ 14 str. 6 d.). Questa disposizione indica la società come la persona a cui si restituisce. Perciò conviene far valere tale pretesa finché la società non è ancora cancellata dal registro.

Liquidazione su iniziativa del Registrų centras

Se la società è stata liquidata dal gestore del registro, si applica una regola distinta. I partecipanti della persona giuridica estinta rispondono in solido per tre anni e devono risarcire il danno che i creditori hanno subito per il fatto che la persona giuridica è stata liquidata su iniziativa del gestore del registro a causa di atti in mala fede dei partecipanti (CK 2.70 str. 9 d.). I creditori possono inoltre, entro un anno dall’acquisizione dello status di persona giuridica per la quale è avviata la liquidazione, proporre un’azione per l’adempimento delle obbligazioni o per l’apertura di una procedura di insolvenza (CK 2.70 str. 6 d.). L’intera procedura è descritta nell’articolo Abbiamo ricevuto una notifica di liquidazione su iniziativa del Registrų centras: che cosa fare.

Fallimento e fallimento doloso

Gli azionisti non possono decidere di liquidare una società insolvente (ABĮ 73 str. 3 d.). Tale società è liquidata per fallimento secondo il Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (Legge sull’insolvenza delle persone giuridiche, JANĮ) (ABĮ 73 str. 4 d.). Il tribunale dichiara il fallimento doloso se l’insolvenza è derivata da una gestione consapevolmente cattiva e (o) da negozi conclusi quando si sapeva o si sarebbe dovuto sapere che violavano i diritti e (o) gli interessi legittimi dei creditori (JANĮ 70 str. 1 d.). Con la stessa ordinanza il tribunale individua la persona o le persone la cui azione o omissione ha causato il fallimento doloso (JANĮ 70 str. 3 d.).

L’amministratore dell’insolvenza, entro 6 mesi dal giorno in cui diventa definitiva l’ordinanza che dichiara il fallimento doloso, può rivolgersi al tribunale per far dichiarare invalidi dei negozi (JANĮ 72 str. 1 d.). Il tribunale può inoltre limitare, per un periodo da 1 a 5 anni, il diritto del direttore di ricoprire la carica di direttore, tra l’altro se ha causato il fallimento doloso o non ha avviato la procedura di insolvenza quando era tenuto a farlo (JANĮ 13 str. 2 d.). Dal 1° gennaio 2027 questo motivo comprenderà anche il caso in cui il direttore non abbia presentato al tribunale la domanda di apertura della procedura di insolvenza, pur essendovi tenuto.

Il JANĮ 70–72 str. non stabilisce un diritto del creditore di chiedere il risarcimento del danno alla persona che ha causato il fallimento doloso. Il diritto dei creditori, i cui crediti sono stati confermati dal tribunale, di chiedere il risarcimento del danno subito per colpa degli organi di gestione della persona giuridica o dell’amministratore dell’insolvenza è stabilito dal JANĮ 43 str. 5 p. Quando tale danno possa essere chiesto direttamente alle persone che hanno causato il fallimento doloso è stato chiarito dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: solo dopo la liquidazione della società, perché finché la procedura di fallimento non è conclusa tali pretese possono essere fatte valere solo dall’amministratore dell’insolvenza oppure dai creditori con un’azione indiretta (netiesioginis ieškinys) (ordinanza del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas del 15 gennaio 2026 nella causa civile n. e3K-3-19-823/2026, punto 37). Abbiamo trattato questo tema nell’articolo La dichiarazione del fallimento della società come doloso consente ai suoi creditori di chiedere il risarcimento dei danni anche dopo la liquidazione della società.

Responsabilità del direttore e del liquidatore

Il direttore, quando la società diventa insolvente, deve informarne senza indugio i partecipanti e avviare senza indugio la procedura di insolvenza (JANĮ 6 str. 2 d.). Il direttore deve risarcire il danno derivato dall’inadempimento o dall’inadeguato adempimento degli obblighi stabiliti dal JANĮ (JANĮ 13 str. 1 d.). Dal 1° gennaio 2027 l’obbligo del direttore è integrato: se entro il termine stabilito dal JANĮ 8 str. 3 d. non è stato concluso un accordo di sostegno (susitarimas dėl pagalbos) o non è stata adottata la decisione di svolgere la procedura di fallimento in via extragiudiziale, il direttore deve presentare senza indugio al tribunale la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

Per il liquidatore, quando emerge l’insolvenza, il JANĮ 7 str. stabilisce l’obbligo di sospendere tutti i pagamenti e di avviare senza indugio la procedura di fallimento. Il liquidatore che non adempie gli obblighi indicati nel CK 2.110 str. e nelle leggi della rispettiva forma giuridica, o li adempie in modo inadeguato, deve risarcire integralmente il danno che ne deriva (CK 2.110 str. 4 d.).

Il membro dell’organo di gestione che non adempie o adempie in modo inadeguato gli obblighi indicati in tale articolo o nei documenti costitutivi deve risarcire integralmente alla persona giuridica il danno causato, se la legge, i documenti costitutivi o il contratto non prevedono diversamente (CK 2.87 str. 7 d.). Questo comma collega il danno alla persona giuridica, e la persona giuridica si estingue dalla cancellazione dal registro (CK 2.95 str. 3 d.). Perciò conviene far valere la pretesa ai sensi di questo comma finché la società è ancora iscritta nel registro, ad esempio nella procedura di fallimento. Diverso è il caso in cui gli atti illeciti del direttore fossero rivolti proprio contro un determinato creditore, ad esempio inducendolo in errore: allora il creditore può proporre un’azione diretta contro il direttore stesso, non per cattiva gestione ai sensi del CK 2.87 str. 7 d., ma sulla base delle regole generali della responsabilità extracontrattuale (CK 6.263 str. 1 d.; ordinanza del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas del 26 giugno 2024 nella causa civile n. e3K-3-137-381/2024, punto 46).

Che cosa fare ora

Se Lei è un creditore e la società è ancora in liquidazione:

  1. Verifichi lo status della società nel registro.
  2. Presenti il credito al liquidatore per iscritto.
  3. Se il credito è contestato, si rivolga al tribunale. Finché la controversia è in corso, il patrimonio non può essere ripartito tra gli azionisti (ABĮ 73 str. 15 d.).
  4. Se vede che la società è insolvente, valuti se avviare Lei stesso la procedura di insolvenza. Tale diritto spetta al creditore nei cui confronti il termine di adempimento dell’obbligazione è scaduto (JANĮ 4 str. 1 d. 2 p.).

Se la società è già stata cancellata dal registro, raccolga i documenti che mostrano quali negozi e pagamenti sono stati effettuati prima della liquidazione e durante la stessa. Da essi dipende se vi sia un fondamento per applicare il CK 2.50 str. 3 d., il CK 2.70 str. 9 d. o un altro motivo qui descritto.

Se Lei è un azionista o il liquidatore, non ripartisca il patrimonio prima che i creditori siano stati pagati e sia trascorso il termine di cui all’ABĮ 73 str. 14 d.

Approfondimenti sulla liquidazione

Come iniziare

Ci invii l’estratto del Registrų centras relativo alla società, i documenti da cui deriva il Suo credito e la corrispondenza intercorsa con il liquidatore o con il direttore. Ci indichi quando la società è stata cancellata dal registro oppure in quale fase della liquidazione si trova.

Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt

Maggiori informazioni su questo servizio: Liquidazione delle società.

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