La società è già stata cancellata dal registro, ma sul conto sono rimasti fondi: che cosa si può fare

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La risposta è sgradevole, ma chiara. Il CK 2.95 str. 3 d. del Civilinis kodeksas (Codice civile, CK) stabilisce che la persona giuridica si estingue dalla sua cancellazione dal registro delle persone giuridiche. La società non c’è più, e non c’è modo di reiscriverla nel registro perché si occupi essa stessa dei fondi residui. Il denaro non scompare: resta senza un titolare che possa disporne. La legge non prevede una procedura amministrativa distinta per recuperare tale patrimonio. In pratica occorre rivolgersi al tribunale.

Perché non si può semplicemente tornare indietro

Il CK 2.95 str. 1 d. stabilisce che le persone giuridiche si estinguono mediante liquidazione o riorganizzazione. La liquidazione è già avvenuta ed è stata conclusa con un’iscrizione nel registro. La legge non prevede un meccanismo con cui una persona giuridica estinta venga „atgaivinamas“ [„riportata in vita“] perché qualcosa è rimasto da fare. Perciò la banca, un’altra persona giuridica o la Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI, Ispettorato tributario statale), a cui si rivolge con gli estremi della società estinta, rispondono correttamente quando rispondono che tale cliente non esiste più.

Non è una formalità che si possa aggirare con una domanda. È l’essenza della conclusione del processo.

A chi appartiene quel patrimonio

Qui la legge risponde chiaramente. L’ABĮ 73 str. 13 d. dell’Akcinių bendrovių įstatymas (Legge sulle società per azioni, ABĮ) stabilisce che il patrimonio residuo della società in liquidazione è ripartito tra gli azionisti in proporzione al valore nominale delle azioni di loro proprietà, e che in modo analogo si ripartisce anche il patrimonio della società emerso successivamente.

Presti attenzione a ciò che questa disposizione dice e a ciò che non dice. Dice a chi appartiene il patrimonio e in quali proporzioni è ripartito. Non dice in quale modo l’azionista vi accede quando la società a nome della quale è aperto il conto non è più nel registro. È proprio questa seconda risposta che manca nella legge.

È una lacuna nella disciplina giuridica, non un servizio che ci siamo inventati.

Che cosa occorre fare in pratica

In un caso, dopo la cancellazione, è emerso che sui conti bancari della società erano rimasti dei fondi. Abbiamo risposto che la cancellazione non si poteva più revocare, ma che per il patrimonio residuo era possibile rivolgersi al tribunale per far riconoscere il diritto di proprietà degli azionisti su tale patrimonio. Con la sentenza del tribunale, l’azionista può rivolgersi alla banca o a un altro soggetto che detiene il patrimonio, perché ora agisce in nome proprio e non in nome della società estinta.

„Turtas“ [„Il patrimonio“] può essere non solo il denaro sul conto, ma anche le azioni di un’altra società di cui nel registro risulta titolare la società già cancellata. In tal caso nell’elenco degli azionisti figura una persona giuridica che non esiste più, e nessuno può né vendere né trasferire quelle azioni. La via è la stessa: una sentenza del tribunale sul riconoscimento del diritto di proprietà. Un tale procedimento costa più di una verifica prima della liquidazione.

Conviene comprendere la proporzione. Un procedimento giudiziario per qualche centinaio di euro sul conto costa più di quelle poche centinaia. Perciò la prima domanda che poniamo non è „kaip atgauti“ [„come recuperarlo“], ma „kiek ten yra“ [„quanto c’è“]. A volte la risposta onesta è che non conviene recuperarlo, e anche questa è una risposta.

Come evitarlo: la verifica prima di iniziare

Questo problema si può quasi sempre evitare, e costa qualche ora, non un procedimento giudiziario.

Prima di avviare la liquidazione conviene verificare separatamente se vi siano:

  • conti bancari dimenticati, compresi conti vecchi o in un’altra valuta;
  • depositi cauzionali: per la locazione, per i servizi di pubblica utilità, per la dogana;
  • versamenti in eccesso alla VMI o alla Sodra (ente statale di previdenza sociale);
  • azioni o quote in altre società;
  • depositi, garanzie o anticipi non ritirati in base a contratti risolti.

Ciascuna di queste voci può essere trascurata per un motivo suo proprio.

I conti vecchi non figurano nella contabilità se per anni non sono stati usati e il saldo è basso. Il contabile lavora con il conto su cui passa il fatturato e degli altri semplicemente non sa nulla.

I depositi cauzionali si versano all’inizio del rapporto e poi non ci si pensa più, perché non sono né ricavi né costi. Un deposito per la locazione versato cinque anni fa viene ricordato solo quando qualcuno ne chiede la restituzione.

I versamenti in eccesso alla VMI o alla Sodra sono visibili nel sistema elettronico, ma non nel saldo del conto della società. Se nessuno li controlla appositamente, restano semplicemente lì.

Le azioni o le quote in altre società sono il caso più difficile, perché non si muovono e non generano alcun documento. La società può essere partecipante di un’altra persona giuridica per dieci anni, e per tutto quel tempo nessuno scritto lo ricorda.

Il momento giusto per la verifica è a metà del processo, non alla fine. L’ABĮ 73 str. 14 d. stabilisce che il patrimonio della società può essere ripartito tra gli azionisti non prima che siano trascorsi 2 mesi dal compimento degli adempimenti indicati dalla legge. Quei due mesi sono un tempo libero in cui la verifica si può fare senza ritardare nulla. È facile lasciarlo passare, perché in quel momento il processo sembra già concluso.

La legge non richiede tale verifica. È una nostra raccomandazione pratica.

Approfondimenti sulla liquidazione

Come iniziare

Se la società è già stata cancellata dal registro, ci scriva quale patrimonio è rimasto e qual è il suo valore approssimativo. Le diciamo se il procedimento giudiziario conviene. Se la liquidazione è solo in programma, effettuiamo la verifica prima di iniziare. La prima valutazione è gratuita.

Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt

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