Aperta la procedura di fallimento: che cosa deve fare il direttore e che cosa possono ancora fare gli azionisti

Questo articolo è stato tradotto automaticamente dal lituano e verificato per quanto riguarda i termini giuridici. Fa fede la versione lituana. Contattateci in inglese o in lituano. Versione lituana. I riferimenti normativi e le citazioni sono mantenuti nell'originale lituano (str. = articolo, d. = comma, p. = punto).

Quando l’ordinanza del tribunale che apre la procedura di fallimento diventa definitiva, gli organi di gestione della società perdono i propri poteri, e i loro diritti e obblighi li esercita l’amministratore dell’insolvenza (nemokumo administratorius) (art. 56, commi 1 e 2, del Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, Legge sull’insolvenza delle persone giuridiche, JANĮ: JANĮ 56 str. 1 ir 2 d.). L’ex direttore (vadovas) e, per la società in liquidazione, il liquidatore devono, entro il termine fissato dal tribunale, consegnare all’amministratore il patrimonio, i documenti e le informazioni (JANĮ 57 str. 1 d.). In caso contrario si rischiano una sanzione pecuniaria e il risarcimento del danno e, per il direttore, anche la limitazione del diritto di ricoprire la carica di direttore. Gli azionisti non adottano più decisioni sul patrimonio della società, ma senza il loro assenso non è possibile concludere un accordo transattivo (taikos sutartis), e ciò che resta dopo il soddisfacimento dei creditori è trasferito a loro.

Come il liquidatore sospende i pagamenti e avvia il fallimento lo abbiamo descritto nell’articolo Liquidazione o fallimento: che cosa fare quando il patrimonio della società non basta, e chi può avviare il fallimento nell’articolo Per il fallimento serve il consenso degli azionisti e come si accerta l’insolvenza?. Qui parliamo di che cosa accade dopo che la procedura è già stata aperta.

Chi gestisce la società dall’apertura della procedura

Dal giorno in cui l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento diventa definitiva, gli organi di gestione della società perdono i propri poteri (JANĮ 56 str. 1 d.). I loro diritti e obblighi durante la procedura di fallimento li esercita l’amministratore dell’insolvenza (JANĮ 56 str. 2 d.). I negozi conclusi in violazione di queste regole sono nulli e privi di effetto (JANĮ 56 str. 3 d.). L’amministratore gestisce il patrimonio della società, lo utilizza e ne dispone secondo la procedura stabilita dal JANĮ (JANĮ 66 str. 1 d. 2 p.).

Se la procedura di fallimento è aperta nei confronti di una società già in liquidazione, ciò vale anche per il liquidatore. Il liquidatore ha i diritti e gli obblighi dell’organo di gestione della persona giuridica (art. 2.110, comma 2, del Civilinis kodeksas, Codice civile, CK: CK 2.110 str. 2 d.), perciò dal giorno in cui l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento diventa definitiva non agisce più in nome della società. Se in seguito la società è liquidata per fallimento, le funzioni del liquidatore le svolge l’amministratore dell’insolvenza (JANĮ 84 str. 1 d.).

L’assemblea generale degli azionisti non è un organo di gestione: la legge li distingue come organi separati della persona giuridica (CK 2.82 str. 2 d.; nelle società per azioni anche ABĮ 19 str. 1 d.). Per questo l’art. 56 del JANĮ (JANĮ 56 straipsnis) non sopprime l’assemblea degli azionisti, ma il suo ruolo cambia (v. oltre).

Che cosa devono consegnare l’ex direttore o il liquidatore

Gli organi di gestione che hanno perso i propri poteri devono, entro il termine fissato dal tribunale, consegnare all’amministratore dell’insolvenza nominato:

  • il patrimonio gestito e utilizzato dalla società, secondo i dati del giorno in cui l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento è divenuta definitiva (JANĮ 57 str. 1 d. 1 p.);
  • tutti i documenti della società, i registri contabili e le altre informazioni relative alla sua attività (JANĮ 57 str. 1 d. 2 p.).

I termini di consegna il tribunale li indica nella stessa ordinanza di apertura della procedura di fallimento (JANĮ 26 str. 3 d. 2 p.), perciò la legga subito, non appena la riceve. L’amministratore, a sua volta, deve senza indugio organizzare la presa in consegna e la custodia del patrimonio e dei documenti (JANĮ 59 str. 1 p.). Conviene formalizzare la consegna con un verbale di consegna e ricevimento corredato dall’elenco dei documenti e del patrimonio: è la Sua prova di che cosa ha consegnato e quando.

Le restrizioni non riguardano solo il direttore. Alle persone che prendono in locazione, hanno ricevuto in prestito, custodiscono o a altro titolo utilizzano o detengono il patrimonio della società, dopo l’apertura della procedura di fallimento è vietato concludere negozi con terzi relativi a tale patrimonio (JANĮ 58 str. 1 d.), e tali negozi sono nulli (JANĮ 58 str. 2 d.).

Che cosa si rischia se il patrimonio o i documenti non vengono consegnati

Sanzione pecuniaria. Se il patrimonio o le informazioni non sono consegnati entro il termine fissato dal tribunale, il tribunale può infliggere una sanzione pecuniaria fino all’importo di una MMA (minimalioji mėnesinė alga, retribuzione minima mensile) per ogni giorno di inadempimento dell’obbligo (JANĮ 57 str. 3 d.).

Limitazione del diritto di ricoprire la carica di direttore. Il tribunale può limitare da 1 a 5 anni il diritto del direttore di ricoprire la carica di direttore o di essere membro di un organo di gestione collegiale, se questi, divenuta definitiva l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento, non ha consegnato all’amministratore il patrimonio, i documenti e (o) le informazioni (JANĮ 13 str. 2 d. 3 p.). Il tribunale decide di propria iniziativa o su istanza motivata dell’amministratore dell’insolvenza, dell’assemblea dei creditori o di un creditore (JANĮ 13 str. 3 d.).

Risarcimento del danno. Il danno deve essere risarcito integralmente dal responsabile (CK 6.263 str. 2 d.). Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha chiarito che la responsabilità civile del direttore è extracontrattuale (deliktinė), che per applicarla occorrono atti illeciti, danno, nesso causale e colpa, e che, accertati gli atti illeciti, la colpa del direttore si presume (ordinanza del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas del 29 dicembre 2022 nella causa civile n. e3K-3-300-823/2022, punto 33). Nella stessa ordinanza la corte ha osservato che il solo fatto della mancata conservazione del patrimonio e dei relativi documenti contabili, quando il convenuto non prova che il patrimonio è stato legittimamente alienato o che non esisteva, consente di accertare gli atti illeciti (ivi, punto 37). Il danno, tuttavia, la legge non lo presume: la sua esistenza e il suo ammontare devono essere provati dall’attore (ivi, punto 34). Tale azione in nome della società la propone l’amministratore, perché rappresenta la società in giudizio (JANĮ 66 str. 1 d. 10 p.). I creditori i cui crediti sono stati confermati dal tribunale hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito per colpa degli organi di gestione (JANĮ 43 str. 5 p.).

Il direttore deve inoltre risarcire il danno derivante dall’inadempimento di altri obblighi stabiliti dal JANĮ (JANĮ 13 str. 1 d.), ad esempio per non aver avviato tempestivamente la procedura di insolvenza. Abbiamo esaminato questo fondamento nell’articolo Gli azionisti e il direttore rispondono dei debiti dopo la cancellazione della società dal registro?.

Dal 1º gennaio 2027 l’assemblea dei creditori deciderà se approvare le condizioni dell’accordo tra l’amministratore dell’insolvenza e l’ex direttore e (o) i partecipanti sulla riduzione del credito della società fallita o sulla rinuncia a esso (JANĮ 44 str. 11 p., red. nuo 2027-01-01). Ciò si applica agli accordi conclusi da quella data.

Che cosa possono ancora fare gli azionisti

L’assemblea la convoca l’amministratore. Egli convoca le assemblee dei partecipanti quando sono necessarie le loro decisioni (JANĮ 66 str. 1 d. 5 p.). Nell’assemblea dei creditori votano solo i creditori i cui crediti sono stati confermati dal tribunale (JANĮ 45 str. 1 d.), perciò l’azionista vi vota solo se è egli stesso un tale creditore.

Accordo transattivo. La proposta di concludere un accordo transattivo o di ristrutturare la società può essere presentata all’assemblea dei creditori anche dai partecipanti della società: secondo la procedura stabilita dalla legge che disciplina la loro forma giuridica e, se tale legge non stabilisce questa procedura, secondo la procedura stabilita dai documenti costitutivi, con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei partecipanti presenti all’assemblea (JANĮ 79 str. 1 d. 3 p.). Alla proposta si allega il progetto di accordo transattivo o di piano di ristrutturazione (JANĮ 79 str. 4 d.). L’accordo transattivo si considera concluso quando lo firmano tutti i creditori e l’amministratore, che ha ottenuto l’assenso dei partecipanti (JANĮ 80 str. 3 d.). I partecipanti approvano l’accordo transattivo secondo la procedura stabilita dalla legge che disciplina la loro forma giuridica e, se tale legge non stabilisce questa procedura, con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei partecipanti presenti all’assemblea (JANĮ 80 str. 4 d.). Esso entra in vigore quando diventa definitiva l’ordinanza del tribunale che chiude la procedura di fallimento (JANĮ 80 str. 6 d.).

Ristrutturazione. Perché la procedura di fallimento sia chiusa e sia aperta una procedura di ristrutturazione, il progetto di piano di ristrutturazione deve essere approvato dall’assemblea dei partecipanti e dai creditori (JANĮ 81 str. 3 d.).

Soddisfare tutti i creditori. La procedura si chiude anche quando la società soddisfa tutti i creditori (JANĮ 78 str. 1 d. 2 p.).

Il tempo è limitato. Il tribunale adotta l’ordinanza di liquidazione della società per fallimento trascorsi 3 mesi dal giorno in cui è divenuta definitiva l’ordinanza di conferma dei crediti dei creditori, se in tale periodo l’amministratore non ha chiesto la ristrutturazione o l’accordo transattivo (JANĮ 83 str. 1 d.). Il tribunale può prorogare questo termine una sola volta per non più di 3 mesi, se lo chiedono motivatamente l’amministratore o l’assemblea dei creditori (JANĮ 83 str. 2 d.). Su istanza motivata dell’assemblea dei creditori, il tribunale può adottare l’ordinanza di liquidazione della società per fallimento anche prima che siano trascorsi 3 mesi (JANĮ 83 str. 3 d.). Aprire una procedura di ristrutturazione e chiudere la procedura di fallimento è possibile solo finché l’ordinanza di liquidazione della società per fallimento non è divenuta definitiva (JANĮ 78 str. 3 d.).

Bilanci annuali. Quando la società è liquidata per decisione del tribunale o dell’assemblea dei creditori per fallimento (CK 2.106 str. 2 p.), cioè dal giorno in cui l’ordinanza di liquidazione della società per fallimento diventa definitiva (JANĮ 83 str. 5 d.), l’assemblea generale degli azionisti non approva il bilancio annuale (art. 20, comma 1, punto 11, dell’Akcinių bendrovių įstatymas, Legge sulle società per azioni, ABĮ: ABĮ 20 str. 1 d. 11 p.).

Quali altre decisioni possa ancora adottare l’assemblea generale degli azionisti durante il fallimento il JANĮ non lo elenca separatamente e non abbiamo trovato giurisprudenza su questo punto, perciò conviene concordare in anticipo ciascuna di tali decisioni con l’amministratore dell’insolvenza.

Che cosa resta agli azionisti alla fine

Il patrimonio rimasto dopo il soddisfacimento dei crediti dei creditori e il pagamento delle spese della procedura di fallimento l’amministratore lo trasferisce ai partecipanti secondo la legge che disciplina la forma giuridica della società (JANĮ 93 str. 3 d.). La decisione sull’estinzione della società la adotta il tribunale (JANĮ 100 str. 1 d.), e il gestore dei dati del Registro delle persone giuridiche, sulla base di essa, cancella la società dal registro (JANĮ 101 str. 1 d.).

Approfondimenti sulla liquidazione

Come iniziare

Ci invii l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento, le lettere dell’amministratore dell’insolvenza e l’elenco dei documenti e del patrimonio che ha già consegnato o intende consegnare. Valuteremo se la consegna è conforme all’ordinanza e predisporremo il verbale di consegna, la risposta all’amministratore o la proposta degli azionisti ai creditori.

Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt

Maggiori informazioni su questo servizio: Liquidazione delle società.

Condividi
Newsletter

Contattateci

Scriveteci in inglese o in lituano e descriveteci brevemente la situazione. Rispondiamo entro 1 giorno lavorativo.

    Oppure chiamate il +370 5 212 1506 o scrivete a info@linden.lt