Liquidazione o fallimento: che cosa fare quando il patrimonio della società non basta
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La liquidazione e il fallimento sono due vie diverse per chiudere una società, e la via non dipende dalla volontà degli azionisti, ma dal fatto che la società sia solvibile. Gli azionisti possono decidere di liquidare solo una società solvibile: l’assemblea generale degli azionisti non può adottare la decisione di liquidare una società insolvente (Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 3 dalis, cioè l’Akcinių bendrovių įstatymas, Legge sulle società per azioni, ABĮ; ABĮ 73 str. 3 d.), e una società insolvente è liquidata per fallimento secondo il Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (Legge sull’insolvenza delle persone giuridiche, JANĮ) (ABĮ 73 str. 4 d.). Se già durante la liquidazione risulta che il patrimonio non basta per pagare i creditori, il liquidatore deve sospendere tutti i pagamenti e avviare senza indugio la procedura di fallimento (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 7 straipsnis, JANĮ 7 str.). Gli azionisti ricevono allora solo ciò che resta dopo il soddisfacimento dei crediti dei creditori e il pagamento delle spese della procedura di fallimento (JANĮ 93 str. 3 d.).
Chi altro può avviare il fallimento e come il tribunale accerta l’insolvenza è spiegato nell’articolo Il fallimento richiede il consenso degli azionisti? E come si accerta l’insolvenza. Come si svolge la liquidazione quando la società è solvibile è descritto nell’articolo Che cosa accade nella liquidazione di una UAB. Qui spieghiamo in che cosa differiscono le due vie e che cosa deve fare il liquidatore quando il patrimonio non basta.
In che cosa la liquidazione di una società differisce dal fallimento
Il Civilinio kodekso 2.106 straipsnis (cioè il Civilinis kodeksas, Codice civile, CK; CK 2.106 str.) li distingue come motivi di liquidazione separati: la decisione dei partecipanti di cessare l’attività e la decisione del tribunale o dell’assemblea dei creditori di liquidare la persona giuridica per fallimento (CK 2.106 str. 1 ir 2 p.). Le differenze sono le seguenti.
- Quando è possibile. Per decisione degli azionisti si liquida solo una società solvibile (ABĮ 73 str. 3 d.). Il fallimento è destinato a una società insolvente. L’insolvenza è lo stato in cui la persona giuridica non è in grado di adempiere puntualmente le obbligazioni patrimoniali oppure le sue passività superano il valore del suo patrimonio (JANĮ 2 str. 7 d.). È sufficiente uno di questi due criteri.
- Chi gestisce la società. Il liquidatore è eletto dall’assemblea generale degli azionisti o nominato dal tribunale (ABĮ 73 str. 5 d.). Con l’apertura della procedura di fallimento, gli organi di gestione perdono i poteri dal giorno in cui l’ordinanza diventa definitiva, e i loro diritti e obblighi sono esercitati dall’amministratore dell’insolvenza (JANĮ 56 str. 1 ir 2 d.).
- Ordine dei creditori. Nella liquidazione di una società solvibile si applica l’ordine del CK 2.113 straipsnio (ABĮ 73 str. 13 d.): le imposte dovute al bilancio statale vi si trovano al secondo grado (CK 2.113 str. 1 d. 3 p.). In caso di fallimento l’ordine è diverso. Al primo grado sono soddisfatti i crediti dei dipendenti, dei finanziamenti nuovi o temporanei, dei contributi previdenziali e sanitari e alcuni altri crediti, e al secondo grado tutti gli altri (JANĮ 94 str. 2 d.). Inoltre, nel fallimento si soddisfano prima i crediti senza interessi e penali, mentre gli interessi e le penali solo in una seconda fase (JANĮ 94 str. 3 d.).
- Recupero dei debiti. Dal giorno in cui diventa definitiva l’ordinanza di apertura della procedura di fallimento è vietato riscuotere debiti dalla società e calcolare penali e interessi sulle obbligazioni sorte fino a quel momento (JANĮ 28 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Le disposizioni dell’ABĮ e del CK sulla liquidazione di una società solvibile non stabiliscono un tale divieto.
- Termine per i crediti dei creditori. Nel fallimento i creditori presentano i crediti entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di apertura della procedura (JANĮ 41 str. 1 d.). Se il termine non è rispettato, il diritto di credito si estingue, salve le eccezioni indicate dalla legge (JANĮ 41 str. 6 d.). Nella liquidazione di una società solvibile la legge non stabilisce un tale termine di decadenza (ABĮ 73 str.; CK 2.112 str.). Il patrimonio è ripartito tra gli azionisti non prima che siano trascorsi 2 mesi dal compimento di tutti gli adempimenti di avviso previsti dall’ABĮ 73 str. 10 d. (ABĮ 73 str. 14 d.).
Che cosa deve fare il liquidatore quando il patrimonio non basta
L’obbligo di avviare la procedura di insolvenza spetta al liquidatore se durante la liquidazione risulta che la persona giuridica è insolvente (JANĮ 5 str. 2 p.). Non serve il consenso degli azionisti. I passi sono i seguenti.
- Valuti l’insolvenza. Confronti le passività con il valore del patrimonio e verifichi se la società adempie puntualmente le obbligazioni (JANĮ 2 str. 7 d.). Se si conferma almeno uno di questi criteri, la società è insolvente.
- Sospenda tutti i pagamenti (JANĮ 7 str. 1 p.). Da questo momento il liquidatore non ripartisce più fondi tra i creditori secondo l’ordine del CK 2.113 straipsnio.
- Avvii senza indugio la procedura di fallimento secondo il JANĮ 8 straipsnį (JANĮ 7 str. 2 p.). L’avviso ai creditori è inviato con lettera raccomandata, tramite gli ufficiali giudiziari (antstoliai) o i corrieri, oppure con mezzi di comunicazione elettronica, se è garantita la sicurezza delle informazioni trasmesse ed è possibile identificare la persona; in caso di invio con mezzi di comunicazione elettronica deve essere ricevuta la conferma della ricezione dell’avviso (JANĮ 8 str. 1 d.). Il liquidatore non è tenuto a proporre ai creditori un accordo di sostegno (susitarimas dėl pagalbos) né ad attendere il termine a ciò destinato (JANĮ 8 str. 4 d. 2 p.).
- Si rivolga al tribunale. Il diritto di rivolgersi al tribunale sorge dalla notifica dell’avviso del liquidatore ai creditori (JANĮ 16 str. 1 d. 3 p.). Se l’avviso non è stato trasmesso con mezzi di comunicazione elettronica, si considera notificato decorsi 7 giorni dalla data di invio (JANĮ 8 str. 1 d.). Decorsi 3 mesi dal sorgere di questo diritto, all’avvio della procedura di insolvenza si applicano di nuovo gli articoli 8 e 9 del JANĮ (JANĮ 16 str. 2 d.).
Il liquidatore che non adempie gli obblighi stabiliti dal CK 2.110 straipsnyje e dall’ABĮ, o li adempie in modo inadeguato, deve risarcire integralmente il danno che ne deriva (CK 2.110 str. 4 d.). Il JANĮ 7 straipsnis impone di sospendere i pagamenti e di avviare la procedura senza indugio, quindi compia questi atti subito, non appena l’insolvenza diventa evidente.
Quando il patrimonio non basta nemmeno per le spese del fallimento
Il tribunale rifiuta di aprire la procedura di fallimento se accerta che il patrimonio non è sufficiente a coprire le spese di amministrazione della procedura di fallimento (JANĮ 22 str. 3 d. 4 p.). La procedura viene comunque aperta se il richiedente versa la somma fissata dal tribunale sul conto di deposito del tribunale oppure se un amministratore dell’insolvenza accetta di assumersi il rischio delle spese (JANĮ 23 str. 1 d.). Il tribunale invita la persona che ha presentato la domanda a versare la somma entro un termine non superiore a 14 giorni; perciò, quando la richiedente è la società stessa, l’invito è rivolto ad essa (JANĮ 23 str. 2 d.). Se gli azionisti vogliono che la procedura di fallimento sia aperta, possono fornire alla società i fondi per versare tale somma.
Se la somma non è versata, il tribunale informa gli amministratori dell’insolvenza della possibilità di amministrare la procedura di fallimento assumendosi il rischio delle spese (JANĮ 23 str. 3 d.). Se entro 30 giorni da tale comunicazione nessun amministratore dell’insolvenza presenta al tribunale il consenso-dichiarazione, il tribunale rifiuta di aprire la procedura di fallimento e incarica di avviare la liquidazione su iniziativa del gestore dei dati del Juridinių asmenų registras (Registro delle persone giuridiche). Questa ordinanza non è impugnabile (JANĮ 23 str. 4 d.). I crediti dei dipendenti sono allora soddisfatti secondo il Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas (Legge sulle garanzie ai dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro e sulle indennità di lungo servizio) (JANĮ 23 str. 6 d.).
Si applica poi il CK 2.70 straipsnis. Il gestore del registro avvia la liquidazione (CK 2.70 str. 1 d. 7 p.). Il richiedente che non ha versato la somma fissata dal tribunale non può contestare il motivo della liquidazione (CK 2.70 str. 4 d.). In questo caso il liquidatore non è nominato (CK 2.70 str. 8 d.). Dall’acquisizione dello status „juridinis asmuo, kuriam inicijuojamas likvidavimas“ [„persona giuridica per la quale è avviata la liquidazione“] i creditori hanno il diritto, entro il termine di un anno, di proporre un’azione per l’adempimento delle obbligazioni o per l’apertura di una procedura di insolvenza (CK 2.70 str. 6 d.). Se ciò non avviene, il gestore del registro adotta la decisione di liquidare la persona giuridica (CK 2.70 str. 7 d.) e, dopo aver iscritto lo status „likviduojamas“ [„in liquidazione“], cancella la società dal registro entro cinque giorni lavorativi (punto 200 dei Juridinių asmenų registro nuostatai, Regolamento del Registro delle persone giuridiche, JAR nuostatai; JAR nuostatų 200 p.). Come si svolge questa via è spiegato nell’articolo Il Registrų centras ha avviato la liquidazione: che cosa fare.
Le disposizioni del JANĮ citate in questo articolo non cambiano né nella versione del JANĮ che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 né in quella che entrerà in vigore il 1° maggio 2028.
Che cosa significa per gli azionisti
- Non si può adottare la decisione di liquidare una società insolvente (ABĮ 73 str. 3 d.). Se l’insolvenza emerge dopo la decisione, la società passa alla via del fallimento (JANĮ 7 str.).
- Il patrimonio si ripartisce solo dopo i creditori. Nella liquidazione di una società solvibile il patrimonio residuo è ripartito tra gli azionisti solo dopo aver pagato i creditori (ABĮ 73 str. 13 d.). Se sono in corso controversie giudiziarie sul pagamento dei debiti, il patrimonio non può essere ripartito finché esse non sono risolte e i creditori non sono stati pagati (ABĮ 73 str. 15 d.). Nel fallimento agli azionisti è trasferito solo il patrimonio rimasto dopo il soddisfacimento dei crediti dei creditori e il pagamento delle spese della procedura di fallimento (JANĮ 93 str. 3 d.).
- Responsabilità personale. Se la società è stata liquidata su iniziativa del gestore del registro a causa di atti in mala fede dei partecipanti, i partecipanti rispondono in solido per tre anni del danno che i creditori hanno subito per tale ragione (CK 2.70 str. 9 d.).
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Come iniziare
Ci invii l’ultimo bilancio, l’elenco dei creditori con gli importi e le scadenze di pagamento e la decisione di liquidare la società. Valuteremo se la società è solvibile e predisporremo l’avviso del liquidatore ai creditori oppure la domanda al tribunale.
Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt
Maggiori informazioni su questo servizio: Liquidazione delle società.