I diritti del creditore nella riorganizzazione di una società: che cosa si può chiedere

Questo articolo è stato tradotto automaticamente dal lituano e verificato per quanto riguarda i termini giuridici. Fa fede la versione lituana. Contattateci in inglese o in lituano. Versione lituana. I riferimenti normativi e le citazioni sono mantenuti nell'originale lituano (str. = articolo, d. = comma, p. = punto).

Né il Civilinis kodeksas né l’Akcinių bendrovių įstatymas richiedono il consenso del creditore alla riorganizzazione, ma il creditore ha il diritto di chiedere che la società garantisca in via aggiuntiva l’adempimento delle sue obbligazioni. Questo diritto spetta al creditore i cui diritti sono sorti prima della pubblicazione dell’avviso sul progetto di riorganizzazione e non si sono estinti prima di essa, se vi è motivo di ritenere che a causa della riorganizzazione l’adempimento dell’obbligazione diventerà più difficile. La richiesta può essere presentata dal primo giorno della pubblicazione fino all’assemblea degli azionisti che deciderà sulla riorganizzazione. Finché la garanzia non è stata prestata al creditore che ha tale diritto e l’ha richiesta in tempo, oppure finché è pendente in tribunale una controversia al riguardo, i documenti di riorganizzazione non possono essere presentati al registro. I contratti passano alla società che prosegue l’attività senza il consenso dell’altra parte, ma alcuni contratti e la legge attribuiscono all’altra parte il diritto di risolverli.

Perché il consenso dei creditori non serve e quando può servire quello della banca, lo abbiamo scritto nell’articolo serve il consenso dei creditori e dei dipendenti nella riorganizzazione di una società. Qui spieghiamo che cosa può fare il creditore e che cosa deve fare di conseguenza la società.

Come il creditore viene a sapere della riorganizzazione

Il comma 1 dell’articolo 2.101 del Civilinis kodeksas (Codice civile, CK 2.101 str. 1 d.) consente di scegliere uno di due modi: pubblicare l’avviso sulla redazione del progetto di riorganizzazione (reorganizavimo sąlygos) tre volte a intervalli non inferiori a trenta giorni, oppure pubblicarlo una volta sola e darne comunicazione scritta a tutti i creditori. Per le società per azioni e le società per azioni di tipo chiuso, il comma 1 dell’articolo 65 dell’Akcinių bendrovių įstatymas (Legge sulle società per azioni, ABĮ 65 str. 1 d.) stabilisce gli stessi due modi e prescrive di pubblicare nella fonte indicata nello statuto. Se si sceglie una sola pubblicazione, questa deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale degli azionisti sulla riorganizzazione, e a tutti i creditori della società si dà comunicazione scritta.

Il creditore ha il diritto di prendere visione dei documenti di riorganizzazione e di ottenerne copia (CK 2.101 str. 3 d.). Presso la società o sul suo sito internet deve essere data al creditore la possibilità di prendere visione del progetto di riorganizzazione, dello statuto, dei bilanci e degli altri documenti (ABĮ 65 str. 2 d.). Su richiesta del creditore la società è tenuta a fornire copia di questi documenti (ABĮ 65 str. 3 d.). Quest’obbligo non si applica se per tutto quel periodo gli azionisti possono scaricare e stampare gratuitamente i documenti. In tal caso al creditore deve essere data la possibilità di prenderne visione presso la sede della società (ABĮ 65 str. 4 d.).

A quale data redigere l’elenco dei creditori. La legge non stabilisce una data apposita alla quale si redige l’elenco dei creditori a cui si inviano le comunicazioni. Stabilisce un’altra data: può chiedere una garanzia aggiuntiva il creditore i cui diritti sono sorti prima della pubblicazione dell’avviso sul progetto di riorganizzazione redatto e non si sono estinti prima di essa (ABĮ 66 str. 1 d.). Dallo stesso giorno la società acquisisce lo status di società in riorganizzazione o di società partecipante alla riorganizzazione (ABĮ 63 str. 13 d.). Per questo è opportuno redigere l’elenco per le comunicazioni alla data della pubblicazione e conservare la prova di a chi e quando le comunicazioni sono state inviate.

La garanzia aggiuntiva: chi, quando e in quale caso

L’ABĮ 66 str. 1 d. obbliga ogni società in riorganizzazione e ogni società partecipante alla riorganizzazione a garantire in via aggiuntiva l’adempimento delle obbligazioni nei confronti del creditore che lo richiede, se ricorrono due condizioni:

  • i diritti del creditore sono sorti prima della pubblicazione dell’avviso sul progetto di riorganizzazione redatto e non si sono estinti prima di essa;
  • vi è motivo di ritenere che a causa della riorganizzazione l’adempimento dell’obbligazione diventerà più difficile. Lo si valuta tenendo conto della situazione finanziaria della società in riorganizzazione o partecipante alla riorganizzazione e della società che opererà dopo la riorganizzazione, alla quale passano gli obblighi secondo il progetto di riorganizzazione.

Termine. Il creditore può presentare la richiesta dal primo giorno della pubblicazione del progetto di riorganizzazione fino all’assemblea generale degli azionisti nel cui ordine del giorno è prevista la decisione sulla riorganizzazione (ABĮ 66 str. 2 d.). Quando la decisione sulla fusione per incorporazione non è adottata dall’assemblea generale degli azionisti, ma dal consiglio di amministrazione (valdyba) o dal direttore (vadovas) (ABĮ 70 str. 3 d.), la legge non stabilisce una fine apposita di questo termine.

Quando la società può rifiutare. La società può non prestare la garanzia aggiuntiva se l’adempimento dei suoi obblighi verso il creditore è già sufficientemente garantito da pegno, ipoteca, fideiussione o garanzia. Le controversie sulla garanzia aggiuntiva sono decise dal tribunale (ABĮ 66 str. 3 d.).

In che modo garantire. L’ABĮ non indica con quale mezzo debba essere prestata la garanzia. La regola generale consente di garantire l’adempimento delle obbligazioni con penali, pegno (ipoteca), fideiussione, garanzia, caparra o altri mezzi previsti dal contratto (CK 6.70 str. 1 d.). Le parti possono accordarsi sul mezzo e, in mancanza di accordo, la controversia è decisa dal tribunale.

Che cosa succede se la garanzia non è prestata. Non possono essere presentati al registro i documenti per l’iscrizione delle società che opereranno dopo la riorganizzazione o dei loro statuti e per la cancellazione delle società che si estinguono, se la garanzia aggiuntiva non è stata prestata al creditore che ha tale diritto e l’ha richiesta in tempo, e neppure finché non è passata in giudicato la sentenza, se la controversia è pendente in tribunale (ABĮ 66 str. 1, 2 ir 4 d.). Come ciò ritarda la conclusione della riorganizzazione, lo abbiamo descritto nell’articolo quando termina la riorganizzazione, chi diventa azionista e se serve il notaio.

Il diritto di chiedere l’adempimento anticipato dell’obbligazione

Il CK 2.101 str. 2 d. attribuisce al creditore della persona giuridica in riorganizzazione il diritto di chiedere la risoluzione o l’adempimento anticipato dell’obbligazione, nonché il risarcimento del danno. Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania, LAT) ha chiarito che a tal fine basta una di due condizioni alternative: ciò è stabilito nel negozio, oppure vi è motivo di ritenere che l’adempimento dell’obbligazione diventerà più difficile a causa della riorganizzazione e, su richiesta del creditore, la garanzia aggiuntiva non è stata prestata (ordinanza del LAT del 19 ottobre 2022 nella causa civile n. e3K-3-236-823/2022, punto 47).

Per questo la prima questione è il contratto stesso. Se vi è scritto che la riorganizzazione dà al creditore il diritto di risolverlo o di chiederne l’adempimento anticipato, non è necessario chiedere una garanzia aggiuntiva.

Per la mažoji bendrija, il comma 7 dell’articolo 27 del Mažųjų bendrijų įstatymas (Legge sulle piccole società, MBĮ 27 str. 7 d.) stabilisce lo stesso diritto del creditore: chiedere la risoluzione o l’adempimento anticipato dell’obbligazione e il risarcimento del danno, se ciò è previsto nel negozio o vi è motivo di ritenere che l’adempimento dell’obbligazione diventerà più difficile a causa della riorganizzazione, e se la MB (mažoji bendrija, piccola società di diritto lituano) non ha prestato la garanzia aggiuntiva su richiesta del creditore. Il divieto di presentare i documenti al registro, quale quello stabilito dall’ABĮ 66 str. 4 d., l’MBĮ non lo stabilisce.

I contratti passano senza il consenso dell’altra parte?

In caso di fusione per incorporazione, alla persona giuridica incorporante passano tutti i diritti e gli obblighi della persona giuridica in riorganizzazione (CK 2.97 str. 3 d.). In caso di fusione (sujungimas) essi passano alla nuova persona giuridica (CK 2.97 str. 4 d.). I beni, i diritti e gli obblighi passano dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle società di nuova costituzione o degli statuti modificati delle società che proseguono l’attività (dal 1° novembre 2026: dall’inserimento degli statuti modificati nel sistema informativo del registro delle persone giuridiche), salvo che il progetto di riorganizzazione stabilisca diversamente (ABĮ 68 str. 1 d.).

Il LAT ha sottolineato che la successione universale nei diritti è un tratto essenziale della riorganizzazione, anche se almeno una persona giuridica comunque si estingue (LAT e3K-3-236-823/2022, punto 41), e che la riorganizzazione in sé non è un motivo per risolvere o modificare i contratti conclusi in precedenza (ivi, punto 45).

Ne discendono due regole:

  • Crediti. Il diritto di credito passa a un’altra persona in forza di legge quando avviene la successione universale nei diritti del creditore (CK 6.101 str. 4 d. 1 p.). Per questo non serve il consenso dei debitori della società in riorganizzazione.
  • Debiti. Il CK 6.116 str. 1 d. richiede il consenso del creditore quando il debitore trasferisce il proprio debito con un contratto con l’assuntore del debito. Nella riorganizzazione gli obblighi non passano in base a tale contratto, ma in base alle norme sulla riorganizzazione (CK 2.97 str. 3 d.). A tutela del creditore la legge non prevede il consenso, ma il meccanismo della garanzia aggiuntiva.

Quando l’altra parte può comunque risolvere il contratto. In primo luogo, quando ciò è previsto nel contratto stesso (CK 2.101 str. 2 d.). In secondo luogo, quando la legge lo consente direttamente. Nel caso della locazione, il trasferimento della proprietà del bene locato è causa di cessazione del contratto di locazione, se lo chiede il conduttore (CK 6.494 str. 3 d.). Il LAT ha chiarito che il conduttore ha questo diritto anche quando il locatore si estingue per riorganizzazione (LAT e3K-3-236-823/2022, punto 50). Questo diritto è limitato solo dal divieto generale di abuso del diritto (ivi, punto 50). La stessa ordinanza ha riconosciuto che il conduttore può rinunciare in anticipo a questo diritto nel contratto di locazione (ivi, punti 52 e 59). Per questo, prima della riorganizzazione, esamini i contratti di locazione, di credito, di leasing e gli altri contratti di lunga durata, e nei contratti di locazione verifichi se vi è una tale rinuncia.

Chi risponde delle obbligazioni dopo la riorganizzazione

Fusione per incorporazione e fusione. Tutte le obbligazioni passano alla società che prosegue l’attività o alla nuova società (CK 2.97 str. 3 ir 4 d.). Al creditore resta un solo debitore, e la responsabilità solidale delle società l’ABĮ la stabilisce solo per la scissione (ABĮ 68 str. 3 ir 4 d.).

Scissione. Se un’obbligazione della società scissa non è attribuita dal progetto di riorganizzazione ad alcuna delle società che opereranno dopo la riorganizzazione, ne rispondono solidalmente tutte tali società (ABĮ 68 str. 3 d.). Se l’obbligazione è attribuita a una società, questa non la adempie e le garanzie aggiuntive non sono state prestate ai creditori che le hanno richieste, ne rispondono solidalmente le altre società che opereranno dopo la riorganizzazione (ABĮ 68 str. 4 d.). In entrambi i casi la responsabilità di ciascuna società è limitata all’importo del patrimonio netto ad essa attribuito dal progetto di riorganizzazione. Alla scissione parziale (atskyrimas) si applicano mutatis mutandis le disposizioni che disciplinano la riorganizzazione mediante scissione con costituzione di nuove persone giuridiche (padalijimas) (ABĮ 71 str. 2 d.).

Riorganizzazione invalida. Se il tribunale dichiara invalida la riorganizzazione, delle obbligazioni derivanti dai negozi conclusi dalle persone giuridiche operanti dopo la riorganizzazione prima della modifica dei dati nel registro delle persone giuridiche rispondono solidalmente tutte le persone giuridiche che hanno partecipato alla riorganizzazione (CK 2.102 str. 4 d.). La riorganizzazione non può essere dichiarata invalida se dall’estinzione della persona giuridica alla proposizione della domanda in tribunale sono trascorsi più di sei mesi (CK 2.102 str. 2 d.).

Partecipanti. Quando si estingue una persona giuridica i cui partecipanti rispondono delle sue obbligazioni, tali partecipanti restano per tre anni responsabili in via sussidiaria delle obbligazioni sorte prima del trasferimento dei diritti e degli obblighi (CK 2.98 str. 2 d.). La UAB (uždaroji akcinė bendrovė, società per azioni di tipo chiuso di diritto lituano) e la AB (akcinė bendrovė, società per azioni di diritto lituano) sono persone giuridiche a responsabilità civile limitata (ABĮ 2 str. 2 d.), per cui questa regola non si applica ai loro azionisti.

Imposte. L’obbligazione tributaria della persona giuridica riorganizzata deve essere adempiuta dal suo successore nei diritti e negli obblighi (comma 1 dell’articolo 91 del Mokesčių administravimo įstatymas, Legge sull’amministrazione delle imposte, MAĮ 91 str. 1 d.). Al successore passano anche le somme non pagate emerse dopo la riorganizzazione (MAĮ 91 str. 2 d.). Alle società per azioni e alle società per azioni di tipo chiuso oggetto di scissione parziale si applicano anche il MAĮ 91 str. 1 ir 3 d. (MAĮ 91 str. 4 d.).

Approfondimenti sulla riorganizzazione

Come iniziare

Ci invii la bozza del progetto di riorganizzazione, l’elenco dei creditori con le copie dei contratti e ci scriva se qualche creditore ha già presentato una richiesta. Valuteremo chi può chiedere una garanzia aggiuntiva e quali contratti consentono all’altra parte di risolverli.

Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt

Maggiori informazioni su questo servizio: Riorganizzazione e scissione parziale delle società.

Condividi
Newsletter

Contattateci

Scriveteci in inglese o in lituano e descriveteci brevemente la situazione. Rispondiamo entro 1 giorno lavorativo.

    Oppure chiamate il +370 5 212 1506 o scrivete a info@linden.lt