Il progetto di riorganizzazione: chi lo redige, che cosa indicarvi e quando pubblicarlo

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Il progetto di riorganizzazione (reorganizavimo sąlygos) non è redatto dagli azionisti, ma dal consiglio di amministrazione (valdyba) della società e, se il consiglio di amministrazione non è costituito, dal direttore (vadovas). Ciò avviene dopo aver ottenuto l’assenso dell’assemblea generale degli azionisti. L’Akcinių bendrovių įstatymas (Legge sulle società per azioni, ABĮ) elenca che cosa deve essere obbligatoriamente previsto nel progetto: dai dati delle società partecipanti fino al rapporto di cambio delle azioni e al momento dal quale passano i diritti e gli obblighi. Della redazione del progetto è data notizia mediante avviso pubblico, e il progetto è presentato al registro al più tardi il primo giorno della pubblicazione. Gli azionisti di una uždaroji akcinė bendrovė (UAB, società per azioni di tipo chiuso di diritto lituano) o di una akcinė bendrovė (AB, società per azioni di diritto lituano) possono adottare la decisione di riorganizzazione non prima che siano trascorsi 30 giorni dal giorno in cui il gestore del registro pubblica l’avviso di ricevimento del progetto o del link al sito internet della società.

Chi redige e chi approva il progetto

Il comma 1 dell’articolo 63 dell’Akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ 63 str. 1 d.) attribuisce l’obbligo di redigere il progetto al consiglio di amministrazione di ciascuna società partecipante e, se il consiglio di amministrazione non è costituito, al direttore. Questo obbligo sorge dopo aver ottenuto l’assenso dell’assemblea generale degli azionisti. Perciò il primo documento è l’assenso degli azionisti alla redazione del progetto, e non il progetto stesso.

Proposte sul progetto possono essere presentate dal consiglio di sorveglianza (stebėtojų taryba), dal consiglio di amministrazione, dal direttore e dagli azionisti le cui azioni hanno un valore nominale pari ad almeno 1/3 del capitale sociale (ABĮ 63 str. 7 d.). Insieme al progetto si redigono anche lo statuto modificato della società che prosegue l’attività o lo statuto della nuova società (ABĮ 63 str. 6 d.).

Il progetto è approvato dall’assemblea generale degli azionisti, con la stessa decisione sulla riorganizzazione (ABĮ 62 str. 3 d.). A tal fine serve una maggioranza qualificata dei voti, non inferiore ai 2/3 dei voti degli azionisti presenti all’assemblea (ABĮ 28 str. 1 d. 15 p.). Lo statuto può stabilire anche una maggioranza più elevata (ABĮ 28 str. 3 d.). Se la società ha azioni di categorie diverse, la decisione è adottata solo quando vi acconsentono separatamente i titolari delle azioni di ciascuna categoria, compresi i titolari delle azioni che non conferiscono il diritto di voto (ABĮ 62 str. 1 d.). Una delle eccezioni è la fusione per incorporazione in una società che detiene tutte le azioni della società incorporata: in tal caso, alle condizioni stabilite dalla legge, la decisione è adottata e il progetto è approvato dal consiglio di amministrazione o dal direttore della società che prosegue l’attività (ABĮ 70 str. 3 d.).

Per le persone giuridiche di altre forme giuridiche la regola generale si trova nel comma 1 dell’articolo 2.99 del Civilinis kodeksas (Codice civile, CK; CK 2.99 str. 1 d.): il progetto è redatto dagli organi di gestione. Per le mažosios bendrijos (MB, piccole società di diritto lituano) lo stesso stabilisce il comma 2 dell’articolo 27 del Mažųjų bendrijų įstatymas (Legge sulle piccole società, MBĮ; MBĮ 27 str. 2 d.).

Che cosa deve essere indicato nel progetto

L’ABĮ 63 str. 1 d. indica che cosa deve essere previsto nel progetto „be kitų sąlygų“ [„tra le altre condizioni“]. Ne consegue che l’elenco è un minimo obbligatorio. Raggruppando:

  • Partecipanti e modalità. Le informazioni indicate nell’articolo 2.44 del Civilinis kodeksas su ciascuna società partecipante, e la denominazione, la forma giuridica e la sede di ciascuna nuova società (ABĮ 63 str. 1 d. 1 p.). La modalità di riorganizzazione: fusione per incorporazione, fusione, scissione a favore di società esistenti o scissione con costituzione di nuove società (ABĮ 63 str. 1 d. 2 p.). Quali società si estinguono e quali continueranno a operare (ABĮ 63 str. 1 d. 3 p.).
  • Azioni. Il rapporto di cambio delle azioni e la sua giustificazione, il numero di azioni per categoria delle società che opereranno dopo la riorganizzazione, il valore nominale e le regole di assegnazione agli azionisti (ABĮ 63 str. 1 d. 4 p.). Le modalità e i termini di emissione delle azioni (ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.). La differenza di valore tra le azioni possedute e quelle ricevute, pagata in denaro (ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.). Il momento dal quale gli azionisti della società che si estingue acquisiscono il diritto agli utili della società che prosegue l’attività (ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.).
  • Momenti. Da quando i diritti e gli obblighi della società che si estingue passano alla società che prosegue l’attività (ABĮ 63 str. 1 d. 8 p.). Da quando passano i diritti e gli obblighi derivanti dai negozi e i negozi sono inclusi nella contabilità finanziaria della società che prosegue l’attività (ABĮ 63 str. 1 d. 9 p.).
  • Altri diritti. I diritti attribuiti ai titolari di azioni di singole categorie, di obbligazioni e di altri titoli (ABĮ 63 str. 1 d. 10 p.), e i diritti speciali dei membri degli organi e degli esperti che valutano il progetto (ABĮ 63 str. 1 d. 12 p.).
  • Scissione. In caso di scissione della società, la descrizione esatta dei beni, dei diritti e delle obbligazioni e la loro ripartizione (ABĮ 63 str. 1 d. 11 p.). Come predisporre una tale descrizione lo abbiamo scritto nell’articolo Il progetto di scissione parziale: che cosa indicarvi e quali documenti lo accompagnano.

L’elenco generale del CK 2.99 str. 1 d. è composto da cinque punti. In esso sono menzionati separatamente anche i pagamenti ai partecipanti della persona giuridica (CK 2.99 str. 1 d. 3 p.). Nel progetto di una piccola società sono inoltre indicate le persone che sottoscriveranno il regolamento (nuostatai) delle piccole società che opereranno dopo la riorganizzazione (MBĮ 27 str. 2 d. 6 p.).

Il progetto redatto deve essere valutato da un revisore o da una società di revisione, a meno che tutti gli azionisti di ciascuna società partecipante acconsentano a non effettuare la valutazione (ABĮ 63 str. 2 ir 5 d.). La valutazione non è necessaria neppure nei casi stabiliti dalla legge: nella fusione per incorporazione di una società interamente controllata (ABĮ 70 str. 1 d.), nella fusione per incorporazione di una società di cui almeno il 90 per cento delle azioni è detenuto dalla società che prosegue l’attività, se le azioni degli altri azionisti sono riacquistate (ABĮ 70¹ str. 2 d.), e nella scissione proporzionale (ABĮ 67 str. 3 d.). Nella fusione per incorporazione di una società interamente controllata, il progetto non deve contenere neppure i dati dei punti 4–7 dell’articolo 63, comma 1 (ABĮ 70 str. 1 d.).

Come si pubblica e che cosa si indica nell’avviso

Ciascuna società partecipante pubblica l’avviso del progetto redatto nella fonte indicata nel proprio statuto, in uno dei due modi seguenti (ABĮ 65 str. 1 d.):

  1. tre volte, a intervalli non inferiori a 30 giorni; oppure
  2. una sola volta, almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale degli azionisti, dandone contestualmente comunicazione scritta a tutti i creditori della società.

Nell’avviso o nella comunicazione si indicano i dati dei punti 1, 2, 3, 8 e 9 dell’ABĮ 63 str. 1 d.: le società partecipanti, la modalità di riorganizzazione, quali società si estinguono e quali continueranno a operare, ed entrambi i momenti di passaggio dei diritti e degli obblighi. Si indica inoltre dove e quando è possibile prendere visione dei documenti di riorganizzazione (ABĮ 65 str. 1 d.). Il rapporto di cambio delle azioni (punto 4) non rientra nel contenuto obbligatorio dell’avviso. La regola generale del CK richiede di indicare i dati dei punti 1, 2 e 4 del CK 2.99 str. 1 d. e dove e da quando è possibile prendere visione dei documenti (CK 2.101 str. 1 d.).

Il progetto è presentato al registro al più tardi il primo giorno della pubblicazione nella fonte indicata nello statuto, insieme alla relazione di valutazione, se questa viene redatta (ABĮ 63 str. 8 d.). Il gestore del registro pubblica l’avviso di ricevimento del progetto (ABĮ 63 str. 9 d.). In alternativa la società può presentare il link al proprio sito internet, nel quale sono pubblicati il progetto e la data della sua pubblicazione (ABĮ 63 str. 10 d.). In tal caso il progetto deve restare sul sito fino alla conclusione della riorganizzazione (ABĮ 63 str. 11 d.).

Dal giorno della pubblicazione la società che si estinguerà acquisisce lo status di società in riorganizzazione, e quella che prosegue l’attività lo status di società partecipante alla riorganizzazione (ABĮ 63 str. 13 d.). Quali diritti acquisiscono allora i creditori e perché il loro consenso non è necessario, lo abbiamo scritto nell’articolo Riorganizzazione di una società: serve il consenso dei creditori e dei dipendenti?.

La regola dei 30 giorni: da quale giorno si calcola

Il Civilinis kodeksas consente di adottare la decisione di riorganizzazione solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di redazione del progetto (CK 2.96 str. 3 d.). L’Akcinių bendrovių įstatymas calcola lo stesso termine da un altro evento: dal giorno in cui il gestore del registro pubblica l’avviso di ricevimento del progetto o del link al sito internet della società (ABĮ 62 str. 2 d.).

Per una UAB o una AB conviene rispettare entrambe le regole. Poiché il termine dell’ABĮ decorre dalla pubblicazione da parte del registro, e non dalla Sua pubblicazione, calcoli dalla più tardiva di queste date. Se ha scelto una sola pubblicazione e le lettere ai creditori, la pubblicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’assemblea (ABĮ 65 str. 1 d.). Un ulteriore limite: i documenti devono essere accessibili agli azionisti e ai creditori almeno 30 giorni prima dell’assemblea (ABĮ 65 str. 2 d.). Se viene redatta la relazione di valutazione del progetto, essa è presentata al registro insieme al progetto (ABĮ 63 str. 8 d.), quindi deve essere pronta già il primo giorno della pubblicazione. In ogni caso deve essere consegnata alla società almeno 30 giorni prima dell’assemblea (ABĮ 63 str. 4 d.). La relazione del consiglio di amministrazione o del direttore sulla riorganizzazione prevista, se viene redatta, è presentata al registro almeno 30 giorni prima dell’assemblea (ABĮ 64 str. 1 d.). Tutti questi termini devono essere rispettati contemporaneamente.

In una piccola società la decisione può essere adottata solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di redazione del progetto (MBĮ 27 str. 8 d.). Se la pubblicazione avviene una sola volta, essa ha luogo almeno 30 giorni prima della decisione e se ne dà comunicazione scritta a tutti i creditori (MBĮ 27 str. 3 d.).

Che cosa devono poter vedere gli azionisti e i creditori

Da almeno 30 giorni prima dell’assemblea e fino alla conclusione della riorganizzazione, presso la sede della società o sul suo sito internet devono essere accessibili a ogni azionista e creditore (ABĮ 65 str. 2 d.):

  • il progetto di riorganizzazione;
  • lo statuto modificato o lo statuto delle nuove società;
  • i bilanci annuali degli ultimi tre esercizi, le relazioni sulla gestione e i bilanci intermedi, se vengono redatti;
  • le relazioni di valutazione del progetto di riorganizzazione, se vengono redatte;
  • le relazioni del consiglio di amministrazione o del direttore sulla riorganizzazione prevista, se vengono redatte.

Su richiesta di un azionista o di un creditore la società è tenuta a fornire copie di questi documenti, e all’azionista esse sono fornite gratuitamente (ABĮ 65 str. 3 d.). Questo obbligo non si applica se per tutto il periodo i documenti possono essere scaricati gratuitamente. In tal caso deve comunque essere possibile prenderne visione anche presso la sede (ABĮ 65 str. 4 d.).

Se, dalla redazione del progetto fino all’assemblea, i beni, i diritti o le obbligazioni sono cambiati in modo sostanziale, il direttore ne informa gli azionisti per iscritto e oralmente in assemblea (ABĮ 65 str. 5 d.). Questa comunicazione non è necessaria se vi acconsentono tutti gli azionisti di ciascuna società partecipante (ABĮ 65 str. 6 d.). Per tutte le persone giuridiche una regola generale analoga è stabilita per i documenti dal CK 2.96 str. 4 d., e per i cambiamenti sostanziali dal CK 2.96 str. 5 d.

Approfondimenti sulla riorganizzazione

Come iniziare

Ci invii lo statuto delle società partecipanti, gli elenchi degli azionisti e i bilanci annuali più recenti. Ci scriva in quale modo desidera effettuare la riorganizzazione e quando prevede l’assemblea degli azionisti, e predisporremo il contenuto del progetto e i termini di pubblicazione.

Tel. +370 5 212 1506, e-mail info@linden.lt

Maggiori informazioni su questo servizio: Riorganizzazione e scissione parziale delle società.

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